Art. 2
Principi generali
In vigore dal 16 giu 2014
Principi generali
Gli Stati membri applicano il presente regolamento secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima.
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