Art. 2 · Principi generali

Art. 2

Principi generali

In vigore dal 16 giu 2014
Principi generali Gli Stati membri applicano il presente regolamento secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:641:oj#art-2