Art. 12 · Procedura per la valutazione e l’approvazione delle decisioni di cuiall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Art. 12

Procedura per la valutazione e l’approvazione delle decisioni di cuiall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 16 giu 2014
Procedura per la valutazione e l’approvazione delle decisioni di cuiall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 La Commissione valuta la conformità delle decisioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al regolamento stesso, in particolare per quanto concerne la dimostrazione di una delle esigenze di cui all’articolo 55, paragrafo 1, di detto regolamento, e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014. La Commissione, se reputa che le informazioni trasmesse da uno Stato membro non le permettono di concludere che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, chiede allo Stato membro di fornire informazioni supplementari o di riesaminare la sua decisione. La Commissione adotta un atto di esecuzione per approvare o respingere la decisione di uno Stato membro entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.
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