Art. 9
Norme relative alla procedura di opposizione
In vigore dal 13 giu 2014
Norme relative alla procedura di opposizione
1. Ai fini dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
2. Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, inizia a decorrere dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l'invito a trovare un accordo.
3. La notifica di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e le informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono trasmesse entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:668:oj#art-9