Art. 5
Descrizione di più prodotti distinti
In vigore dal 13 giu 2014
Descrizione di più prodotti distinti
Se la domanda di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare la denominazione in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente.
Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti la stessa denominazione registrata, sono differenziati al momento dell'immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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