Art. 16 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 16

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 13 giu 2014
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L', paragrafo 1, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è iniziato. L', paragrafo 3, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è scaduto. La prima frase dell'allegato X, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatti salvi i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.
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