Art. 14 · Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e registro delle specialità tradizionali garantite

Art. 14

Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e registro delle specialità tradizionali garantite

In vigore dal 13 giu 2014
Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e registro delle specialità tradizionali garantite 1.   Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012: a) la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto; b) la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento; c) il riferimento allo strumento di registrazione del nome; d) l'informazione che la denominazione è protetta in quanto indicazione geografica o denominazione di origine; e) il nome del paese o dei paesi di origine. 2.   Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le specialità regionali garantite, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012: a) la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto; b) la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento; c) il riferimento allo strumento di registrazione del nome; d) il paese o i paesi del gruppo o dei gruppi richiedenti; e) se la decisione di registrazione stabilisce che il nome della specialità tradizionale garantita deve essere accompagnato dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012; f) se la registrazione è senza riserva d'uso del nome [solo per le domande ricevute prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1151/2012]. 3.   Quando approva una modifica al disciplinare di produzione che prevede una modifica delle informazioni contenute nei registri, la Commissione cancella i dati originali e registra i nuovi dati con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che approva la modifica. 4.   La Commissione cancella la denominazione dal registro pertinente non appena la cancellazione acquista efficacia.
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