Art. 13
Uso dei simboli e delle indicazioni
In vigore dal 13 giu 2014
Uso dei simboli e delle indicazioni
1. I simboli dell'Unione di cui all', paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e stabiliti dall' del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 sono riprodotti conformemente all'allegato X del presente regolamento.
2. Le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» e «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA» all'interno del simbolo possono essere utilizzate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, quali figurano nell'allegato X del presente regolamento.
3. I simboli dell'Unione, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui agli del regolamento (UE) n. 1151/2012, se figurano sull'etichetta di un prodotto, sono accompagnati dalla denominazione registrata.
4. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli possono essere usati in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 nei mezzi di comunicazione e sul materiale pubblicitario a fini di divulgazione del regime di qualità o per pubblicizzare le denominazioni registrate.
5. I prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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