Art. 10
Procedura di modifica di un disciplinare
In vigore dal 13 giu 2014
Procedura di modifica di un disciplinare
1. Le domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette sono redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato V. I moduli di domanda sono compilati con le informazioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il documento unico modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del presente regolamento. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all'ultima versione proposta del disciplinare.
Le domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di specialità tradizionali garantite sono redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato VI del presente regolamento. I moduli di domanda sono compilati con le informazioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il disciplinare modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato al primo e secondo comma.
2. Le domande di approvazione di una modifica minore di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato VII del presente regolamento.
Le domande di approvazione di una modifica minore che riguardano denominazioni di origine protette o indicazioni di origine protette sono accompagnate dal documento unico aggiornato, se modificato, il quale è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all'ultima versione proposta del disciplinare.
Nelle domande presentate dagli Stati membri dell'Unione, lo Stato interessato include una dichiarazione in cui afferma che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo e indica il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare. Nelle domande presentate da paesi terzi, il gruppo interessato o le autorità del paese terzo allegano la versione aggiornata del disciplinare. Le domande di modifica minore nei casi citati all', paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 includono il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare, per le domande presentate da Stati membri, e il disciplinare aggiornato, per le domande presentate da paesi terzi.
Le domande di approvazione di una modifica minore relativa a una specialità tradizionale garantita sono accompagnate dalla versione aggiornata del disciplinare, redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato II. Gli Stati membri includono una dichiarazione in cui affermano che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo.
Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato al primo comma.
3. Le modifiche temporanee di cui all', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 sono comunicate alla Commissione utilizzando il modulo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento. La comunicazione è accompagnata dai documenti indicati all', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
4. La data di presentazione di una domanda di modifica è la data in cui la domanda perviene alla Commissione per via elettronica. La Commissione invia una conferma di avvenuta ricezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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