Art. 1
Norme specifiche relative alla denominazione
In vigore dal 13 giu 2014
Norme specifiche relative alla denominazione
1. Il nome di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita è registrato nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.
2. Nel caso in cui la denominazione di una specialità tradizionale garantita è accompagnata dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e detta affermazione deve essere tradotta nelle altre lingue ufficiali, le traduzioni figurano nel disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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