Art. 1
In vigore dal 13 giu 2014
Le partite di selvaggina selvatica grossa non scuoiata spedite verso gli Stati membri sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato.
Il certificato attesta che una dichiarazione scritta sull'esame effettuato da una persona formata, se del caso, e le parti pertinenti della carcassa accompagnano la partita in conformità all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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