Art. 8
Pagamenti indebiti e sanzioni
In vigore dal 6 giu 2014
Pagamenti indebiti e sanzioni
1. Nel caso in cui la revoca del riconoscimento di cui agli articoli 154 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 risulti dal fatto che l'organizzazione beneficiaria non ha adempiuto ai suoi obblighi deliberatamente o per grave negligenza, l'organizzazione beneficiaria è esclusa dal beneficio del finanziamento dell'Unione per tutto il programma di attività.
2. Se una determinata attività non è stata realizzata in conformità del programma di attività, l'organizzazione beneficiaria è esclusa dal beneficio del finanziamento per l'attività di cui trattasi.
3. Qualora un'attività realizzata conformemente al programma di attività approvato risulti successivamente non ammissibile, lo Stato membro ha facoltà di erogare il finanziamento dovuto o di non procedere al recupero degli importi erogati ove ciò sia autorizzato in casi analoghi per i finanziamenti a carico del bilancio nazionale e sempre che l'organizzazione beneficiaria non abbia agito con negligenza o dolo.
4. In caso di negligenza grave o di false dichiarazioni, l'organizzazione beneficiaria:
a)
è esclusa dal beneficio del finanziamento pubblico per tutto il programma di attività e
b)
è esclusa dal beneficio del finanziamento unionale ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'intero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata l'irregolarità.
5. Nel caso in cui il finanziamento sia escluso ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, l'autorità competente recupera l'importo dell'aiuto pubblico che è già stato versato all'organizzazione beneficiaria.
6. Gli importi recuperati ai sensi del paragrafo 5 che rientrano nel contributo dell'Unione sono eventualmente maggiorati dagli interessi calcolati:
a)
in base al periodo trascorso tra il pagamento e la restituzione da parte del beneficiario;
b)
in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
7. Gli importi corrispondenti al finanziamento dell'Unione recuperati a norma del presente articolo sono versati all'organismo pagatore e dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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