Art. 6
Controlli in loco
In vigore dal 6 giu 2014
Controlli in loco
1. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento unionale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a)
il rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari di cui agli articoli 152, 154, 156, 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
la realizzazione dei programmi di attività approvati e in particolare le misure degli investimenti e dei servizi;
c)
le spese effettivamente sostenute rispetto al finanziamento richiesto e la partecipazione finanziaria degli operatori del settore oleicolo interessati.
2. Le autorità competenti dello Stato membro attuano un piano di controllo dei programmi di attività concernente un campione di organizzazioni beneficiari selezionato in base a un'analisi dei rischi e comprendente ogni anno almeno il 30 % delle organizzazioni beneficiarie di un finanziamento dell'Unione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La selezione viene effettuata in modo che:
a)
le organizzazioni dei produttori e le loro associazioni siano tutte controllate in loco almeno una volta nel corso dell'esecuzione del programma di attività approvato, dopo il versamento dell'anticipo e prima del versamento finale del finanziamento dell'Unione;
b)
le organizzazioni interprofessionali siano tutte controllate ogni anno di esecuzione di ciascun programma di attività approvato. Qualora nel corso dell'anno esse abbiano beneficiato di un anticipo, il controllo segue la data di versamento dell'anticipo.
Se dai controlli emergono irregolarità, l'autorità competente procede a ulteriori controlli entro l'anno in corso e aumenta il numero di organizzazioni beneficiarie da controllare nell'anno successivo.
3. L'autorità competente decide quali organizzazioni beneficiarie sottoporre a controllo in base a un'analisi del rischio che tenga conto dei seguenti fattori:
a)
l'importo del finanziamento del programma di attività approvato;
b)
la natura delle misure finanziate nell'ambito del programma di attività;
c)
lo stato di avanzamento dell'esecuzione dei programma di attività;
d)
le conclusioni dei controlli in loco precedenti o le verifiche effettuate nel corso della procedura di riconoscimento di cui agli articoli 154, paragrafo 4 e 158, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e)
altri parametri di rischio definiti dallo Stato membro.
4. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia, per agevolare l'organizzazione pratica dei controlli, può essere dato all'organizzazione beneficiaria controllata un preavviso non superiore a 48 ore.
5. La durata dei controlli in loco dipende dallo stato di avanzamento del programma di attività approvato e dalle spese in investimenti e servizi sostenute.
Storico versioni
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