Art. 5 · Versamento del finanziamento dell'Unione

Art. 5

Versamento del finanziamento dell'Unione

In vigore dal 6 giu 2014
Versamento del finanziamento dell'Unione 1.   Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1308/2013, l'organizzazione beneficiaria presenta una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 30 giugno dell'anno seguente a ciascun anno di esecuzione del proprio programma di attività. L'organismo pagatore dello Stato membro può versare alle organizzazioni beneficiarie il saldo del finanziamento unionale corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione di cui all' o della relazione d'ispezione di cui all', che le misure corrispondenti alle due rate dell'anticipo di cui all', paragrafo 3, sono state effettivamente realizzate. Le domande di finanziamento dell'Unione presentate dopo il 30 giugno sono irricevibili e gli importi eventualmente percepiti a titolo di anticipi sul finanziamento del programma d'attività sono rimborsati secondo la procedura prevista all'. 2.   La domanda di finanziamento dell'Unione è redatta secondo un modello fornito dall'autorità competente dello Stato membro. Per essere ricevibile, la domanda deve essere corredata: a) di una relazione comprendente i seguenti elementi: i) la descrizione precisa delle fasi del programma di attività realizzate, suddivisa a seconda dei settori di attività e delle misure di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 611/2014; ii) la giustificazione e le conseguenze finanziarie dell'eventuale divario tra le fasi del programma di attività approvato dallo Stato membro e quelle effettivamente realizzate; iii) la valutazione del programma di attività realizzato, sulla base dei criteri previsti all' del regolamento delegato (UE) n. 611/2014; b) delle fatture e dei documenti bancari che comprovano il pagamento delle spese sostenute durante il periodo d'esecuzione del programma di attività; c) se del caso, dei documenti che giustificano l'effettivo versamento dei contributi finanziari da parte delle organizzazioni beneficiarie e dello Stato membro interessato. 3.   Le domande di finanziamento non conformi alle condizioni prescritte ai paragrafi 1 e 2 sono considerate irricevibili e vengono respinte. L'organizzazione beneficiaria interessata può presentare un'ulteriore domanda di finanziamento corredata dei documenti giustificativi e degli elementi mancanti entro un termine da stabilire da parte dello Stato membro. 4.   Le domande riguardanti spese sostenute per misure realizzate, pagate oltre due mesi dopo la fine del periodo di esecuzione del programma di attività sono respinte. 5.   Entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e dei documenti a corredo di cui al paragrafo 2 e dopo aver esaminato i documenti suddetti ed effettuato i controlli di cui all', lo Stato membro versa il finanziamento unionale dovuto e svincola l'eventuale cauzione di cui all'. La cauzione di cui all', paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è svincolata dopo l'esecuzione dell'intero programma di attività, l'esame dei documenti giustificativi e i controlli di cui all'.
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