Art. 4 · Cauzione da costituire

Art. 4

Cauzione da costituire

In vigore dal 6 giu 2014
Cauzione da costituire 1.   I versamenti degli anticipi di cui all' sono subordinati alla costituzione, da parte dell'organizzazione beneficiaria interessata, di una cauzione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un importo pari al 110 % dell'anticipo richiesto. 2.   Prima di una data da stabilire da parte dello Stato membro e comunque entro il 31 marzo le organizzazioni beneficiarie interessate possono presentare presso lo Stato membro interessato, una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1, fino a un importo pari al totale delle spese che corrispondono all'importo della prima rata dell'anticipo, effettivamente realizzate e verificate dallo Stato membro. Quest'ultimo determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola la cauzione corrispondente alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.
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