Art. 4
Cauzione da costituire
In vigore dal 6 giu 2014
Cauzione da costituire
1. I versamenti degli anticipi di cui all' sono subordinati alla costituzione, da parte dell'organizzazione beneficiaria interessata, di una cauzione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un importo pari al 110 % dell'anticipo richiesto.
2. Prima di una data da stabilire da parte dello Stato membro e comunque entro il 31 marzo le organizzazioni beneficiarie interessate possono presentare presso lo Stato membro interessato, una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1, fino a un importo pari al totale delle spese che corrispondono all'importo della prima rata dell'anticipo, effettivamente realizzate e verificate dallo Stato membro. Quest'ultimo determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola la cauzione corrispondente alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:615:oj#art-4