Art. 3 · Anticipi

Art. 3

Anticipi

In vigore dal 6 giu 2014
Anticipi 1.   L'organizzazione beneficiaria che ha presentato la domanda di anticipo di cui all', paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un anticipo complessivo non superiore al 90 % del contributo dell'Unione previsto per ciascuno degli anni del programma di attività approvato. 2.   Prima della fine del mese che segue il mese iniziale di esecuzione di ciascun anno del programma di attività approvato, lo Stato membro versa all'organizzazione beneficiaria di cui trattasi la prima rata dell'anticipo, pari a metà dell'importo di cui al paragrafo 1. Una seconda rata dell'anticipo pari alla metà residua del suddetto importo viene versata dopo la verifica di cui al paragrafo 3. 3.   Lo Stato membro verifica che la prima rata dell'anticipo sia stata effettivamente spesa e le relative misure realizzate prima di versare la seconda rata. Detta verifica è effettuata dallo Stato membro sulla base della relazione di cui all' o della relazione d'ispezione prevista a norma dell'.
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