Art. 2
Modifica dei programmi di attività
In vigore dal 6 giu 2014
Modifica dei programmi di attività
1. Seguendo una procedura stabilita dallo Stato membro, un'organizzazione beneficiaria può chiedere di apportare modifiche al contenuto e alla dotazione finanziaria del proprio programma di attività già approvato, purché tali modifiche non comportino il superamento dell'importo previsto a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 da parte dello Stato membro interessato.
2. Ogni domanda di modifica di un programma di attività, compresa la fusione dei programmi di attività distinti, è corredata di documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte. La domanda viene presentata dall'organizzazione beneficiaria all'autorità competente dello Stato membro entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di esecuzione del programma di attività.
3. In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 1o gennaio dell'anno che segue la fusione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni beneficiarie che si sono fuse, le quali lo richiedano per motivi debitamente giustificati, a svolgere in parallelo i rispettivi programmi di attività, senza procedere alla fusione dei medesimi.
4. Le modifiche del programma di attività divengono applicabili due mesi dopo il ricevimento da parte dell'autorità competente della domanda di modifiche, salvo il caso in cui l'autorità competente ritiene che le modifiche sottoposte non rispondano alle condizioni applicabili. In tal caso essa informa l'organizzazione beneficiaria, che presenta eventualmente una versione rivista del programma di attività.
5. Qualora il finanziamento unionale ottenuto dall'organizzazione beneficiaria sia inferiore a quello richiesto nel programma di attività approvato, i beneficiari possono adeguare il programma al finanziamento ottenuto. Essi chiedono l'approvazione di tale modifica del programma di attività all'autorità competente.
6. In deroga ai paragrafi 2 e 4, l'autorità competente può accettare nel corso dell'attuazione di un programma di attività, modifiche di una misura del programma di attività purché:
a)
la modifica della misura sia comunicata dall'organizzazione beneficiaria all'autorità competente due mesi prima dell'inizio dell'attuazione della misura in questione;
b)
la comunicazione sia corredata da documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze della modifica proposta e dimostrano che la modifica non altera l'obiettivo iniziale del programma di attività;
c)
la dotazione attribuita al settore della misura interessata rimanga stabile;
d)
la ripartizione finanziaria per altre misure nel settore della misura interessata non superi i 40 000 EUR.
7. Qualora l'autorità competente non presenti obiezioni fondate sul mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6 entro un mese a partire dalla comunicazione della modifica della misura, la modifica è considerata accettata.
Storico versioni
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