Art. 10
Comunicazioni degli Stati membri
In vigore dal 6 giu 2014
Comunicazioni degli Stati membri
1. Prima dell'inizio di un nuovo programma di attività triennale e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla conclusione del programma precedente, le autorità competenti comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:
a)
alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni beneficiarie di cui agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
alle condizioni supplementari che specificano le misure ammissibili, stabilite a norma dell', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;
c)
agli orientamenti e alle priorità per il settore oleicolo di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all', paragrafo 1, lettera f), del suddetto regolamento delegato;
d)
al termine previsto all', paragrafo 3;
e)
alle modalità del regime di anticipi di cui all' e eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;
f)
all'espletamento dei controlli di cui all' e alle sanzioni e rettifiche di cui all'.
2. Entro il 1o maggio di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, le autorità competenti trasmettono alla Commissione i dati relativi:
a)
ai programmi di attività e alle loro caratteristiche, suddivisi per tipi di organizzazioni beneficiarie, per settori e misure e per zone regionali;
b)
all'importo del finanziamento assegnato a ciascun programma di attività;
c)
al calendario previsto per l'erogazione del finanziamento unionale per ciascun esercizio finanziario, per l'intera durata dei programmi di attività.
3. Entro il 20 ottobre di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, le autorità competenti trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:
a)
il numero di programmi di attività finanziati, i beneficiari, le superfici olivicole, i frantoi, gli impianti di trasformazione e i quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;
b)
le caratteristiche delle misure svolte in ciascuno dei settori;
c)
l'eventuale divario tra le misure previste e quelle effettivamente realizzate e la relativa incidenza sulle spese;
d)
la misurazione e la valutazione dei programmi di attività, tenendo conto tra l'altro della valutazione di cui all', paragrafo 2, lettera a), iii);
e)
le informazioni statistiche sui controlli e sulle relazioni d'ispezione eseguiti in conformità degli e sulle sanzioni e rettifiche applicate a norma dell';
f)
le spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività, nonché i contributi finanziari unionali, nazionali e delle organizzazioni beneficiarie.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (4).
5. Le autorità competenti degli Stati membri interessati pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell'ambito dell'esecuzione delle misure di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, una volta conclusa la pertinente attività.
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