Art. 2 · Opzioni e facoltà

Art. 2

Opzioni e facoltà

In vigore dal 4 giu 2014
Opzioni e facoltà Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti pubblicano le informazioni sulle modalità di esercizio delle opzioni e delle facoltà previste dalla normativa dell’Unione utilizzando i modelli applicabili di cui alle parti da 1 a 12 dell’allegato II.
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