Art. 5
Richieste di informazioni ad hoc da parte delle autorità competenti
In vigore dal 4 giu 2014
Richieste di informazioni ad hoc da parte delle autorità competenti
1. Le richieste relative a informazioni per le quali non vige obbligo di scambio in conformità al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione sono trasmesse in forma scritta o elettronica alle persone di contatto pertinenti indicate nell'elenco di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
2. L'autorità competente che presenta una richiesta di cui al paragrafo 1 spiega in che modo le informazioni dovrebbero facilitare la vigilanza o il monitoraggio di un ente, l'esame delle condizioni per la sua autorizzazione o la protezione della stabilità del sistema finanziario. Tale autorità competente specifica un termine di tempo ragionevole entro il quale deve essere fornita la risposta tenendo conto della natura e dell'urgenza della richiesta e delle informazioni che ne costituiscono l'oggetto.
3. L'autorità competente che riceve una richiesta di cui al paragrafo 1 fornisce le informazioni senza indebiti ritardi e compie ogni sforzo possibile per rispondere entro il termine indicato nella richiesta. Se non riesce a rispondere entro tale termine, detta autorità competente comunica senza indebiti ritardi all'autorità competente che ha presentato la richiesta il termine entro il quale fornirà le informazioni.
Se le informazioni richieste non sono disponibili, l'autorità competente che riceve una richiesta di cui al paragrafo 1 lo comunica all'autorità competente che ha presentato la richiesta.
Storico versioni
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