Art. 3 · Procedure operative per la trasmissione di informazioni tra le autorità competenti

Art. 3

Procedure operative per la trasmissione di informazioni tra le autorità competenti

In vigore dal 4 giu 2014
Procedure operative per la trasmissione di informazioni tra le autorità competenti 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine gestiscono e condividono con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, per ogni ente, un elenco aggiornato contenente le persone di contatto pertinenti per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti, incluse le persone di contatto per i casi di emergenza. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le proprie persone di contatto ed eventuali cambiamenti. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti riesaminano tale elenco ogni anno. 2.   Le informazioni sono scambiate in forma scritta o elettronica e indirizzate alle persone di contatto pertinenti indicate nell'elenco di cui al paragrafo 1, salvo se diversamente specificato dall'autorità competente che richiede le informazioni. 3.   Se le informazioni sono scambiate in forma elettronica, sono utilizzati canali di comunicazione protetti, a meno che le autorità competenti ritengano adeguato utilizzare canali di comunicazione non protetti. 4.   Le seguenti informazioni possono essere fornite oralmente prima di essere confermate in forma scritta o elettronica: a) informazioni relative all'inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari; b) informazioni relative all'applicazione di misure di vigilanza o altre misure amministrative; c) informazioni relative all'imposizione di sanzioni amministrative o penali; d) informazioni relative a una situazione di stress di liquidità. 5.   Le autorità competenti confermano il ricevimento delle informazioni. Qualora le informazioni siano state comunicate in forma elettronica utilizzando canali di comunicazione protetti, la conferma è fornita tramite lo stesso canale. Non è richiesta una conferma per le informazioni fornite oralmente o mediante un canale di comunicazione protetto che consente al mittente di ricevere la conferma che le informazioni sono state ricevute dal destinatario. 6.   Qualora sia stato costituito un collegio delle autorità di vigilanza in conformità all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e tutte le succursali dell'ente siano considerate significative, i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano. In tali casi le informazioni sono scambiate in base alla procedura stabilita negli accordi scritti di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
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