Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 4 giu 2014
Disposizioni generali
1. Le autorità competenti assicurano che fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio imposti a norma dell'articolo 407 del regolamento (UE) n. 575/2013 vengano applicati a tutte le pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente le quali siano oggetto di una violazione sostanziale dell'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Quando l'ente pone rimedio alla violazione dei requisiti di cui all'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, non appena il rimedio viene notificato all'autorità competente il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio non si applica più.
3. Nel valutare se imporre o no un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio, le autorità competenti tengono conto sia del carattere sostanziale della violazione dell'articolo 405, 406 o 409 del Regolamento (UE) n. 575/2013 che della sua pertinenza ai fini dell'analisi del rischio della posizione verso la cartolarizzazione. Il carattere sostanziale è preso in considerazione sia nei suoi aspetti quantitativi che qualitativi e, laddove applicabile, sia a livello dell'entità che a livello consolidato. Nel valutare il carattere sostanziale, le autorità competenti tengono conto, tra l'altro, di fattori quali la durata della violazione, l'entità delle posizioni in questione e se l'ente ha tentato proattivamente di porre rimedio alla violazione.
4. Nel valutare se l'ente ha mancato, in qualche aspetto sostanziale a causa di negligenza o omissione, di rispettare i requisiti di cui all'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti non sono influenzate dall'eventuale omissione da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della comunicazione dell'impegno al mantenimento di un interesse economico significativo non inferiore al 5 % in relazione a precedenti cartolarizzazioni, purché l'ente possa dimostrare di avere opportunamente tenuto conto di tale circostanza.
5. In caso di violazione sostanziale dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013 a causa di negligenza o omissione dell'ente, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio sulle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione del cedente, del promotore o del prestatore originario o su altre esposizioni ad esse relative.
6. Per le posizioni verso la cartolarizzazione emesse a partire dal 1o gennaio 2011 e prima del 1o gennaio 2014, nel valutare se gli enti hanno mancato di rispettare i requisiti di cui all'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013 in qualche aspetto sostanziale a causa di negligenza od omissione, le autorità competenti possono tener conto del fatto che detti enti hanno rispettato su base continuativa tra la data di emissione e il 31 dicembre 2013 i requisiti specificati all'articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e negli orientamenti relativi all'articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE emanati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (4).
Storico versioni
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