Art. 4
Localizzazione geografica delle esposizioni da cartolarizzazione
In vigore dal 4 giu 2014
Localizzazione geografica delle esposizioni da cartolarizzazione
1. Le esposizioni da cartolarizzazione sono assegnate alla localizzazione dell'obbligato delle esposizioni sottostanti.
2. Quando all'obbligato delle esposizioni sottostanti di una data esposizione da cartolarizzazione corrisponde più di una localizzazione, detta esposizione può essere assegnata alla localizzazione dell'obbligato delle esposizioni sottostanti con la percentuale più elevata delle esposizioni da cartolarizzazione sottostanti.
3. Le esposizioni da cartolarizzazione per le quali non sono disponibili informazioni sulle esposizioni da cartolarizzazione sottostanti possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente, qualora l'ente non sia in grado di individuare l'obbligato sottostante in base alle informazioni esistenti disponibili da fonti interne o esterne o senza compiere uno sforzo sproporzionato per ottenere le informazioni.
Storico versioni
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