Art. 2
Localizzazione delle esposizioni creditizie generiche
In vigore dal 4 giu 2014
Localizzazione delle esposizioni creditizie generiche
1. Tutte le esposizioni creditizie generiche non menzionate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo si considerano assegnate alla localizzazione dell'obbligato.
2. Le esposizioni creditizie generiche verso OIC di cui all'articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013 si considerano assegnate alla localizzazione dell'obbligato delle esposizioni sottostanti. Se agli obbligati delle esposizioni sottostanti di una data esposizione verso OIC corrisponde più di una localizzazione, anche a detta esposizione verso OIC si applica l', paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 si considerano assegnate alla localizzazione del reddito.
4. Le esposizioni creditizie generiche verso altre posizioni di cui all'articolo 112, lettera q), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono assegnate allo Stato membro di origine dell'ente quando l'ente non è in grado di identificare il relativo obbligato.
5. Le seguenti esposizioni creditizie generiche possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente:
a)
esposizioni verso OIC di cui all'articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013, se l'ente non è in grado di identificare la localizzazione dell'obbligato/degli obbligati delle esposizioni sottostanti sulla base delle informazioni esistenti internamente o disponibili esternamente senza uno sforzo sproporzionato;
b)
esposizioni estere il cui aggregato non supera il 2 % dell'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni da cartolarizzazione dell'ente. L'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni da cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e del paragrafo 4.
6. Gli enti calcolano la percentuale di cui al paragrafo 5, lettera b), sia su base annua che su base ad hoc. Il calcolo ad hoc è richiesto qualora si verifichi un evento che incida sulla situazione finanziaria o economica dell'ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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