Art. 9 · Comitato per la trattazione del caso

Art. 9

Comitato per la trattazione del caso

In vigore dal 2 giu 2014
Comitato per la trattazione del caso 1.   Quando è presentata una nota con la quale si richiede una mediazione conformemente all', paragrafo 5, il presidente del gruppo di mediazione la inoltra immediatamente ai membri del gruppo di mediazione. 2.   Per ciascuna nota con cui si richiede una mediazione depositata in conformità all', paragrafo 5, il gruppo di mediazione costituisce, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della nota con cui si richiede la mediazione, un Comitato per la trattazione del caso e informa i membri del gruppo di mediazione della sua composizione. 3.   Un Comitato per la trattazione del caso è composto dal presidente del gruppo di mediazione in veste di presidente e da altri quattro membri nominati dal gruppo di mediazione tra i propri membri. Il gruppo di mediazione mira ad agevolare il raggiungimento di un equilibrio tra i membri del Consiglio direttivo e quelli del Consiglio di vigilanza. Il Comitato per la trattazione del caso non include il membro nominato dallo Stato membro partecipante la cui autorità competente ha espresso un'opinione divergente ai sensi dell', paragrafo 1, o il membro nominato dallo Stato membro partecipante la cui autorità competente ha aderito a una richiesta di mediazione già formulata ai sensi dell', paragrafo 2. 4.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della nota con cui si richiede la mediazione da parte del gruppo di mediazione, il Comitato per la trattazione del caso presenta al presidente del gruppo di mediazione un progetto di parere che comprende un'analisi in merito all'ammissibilità della richiesta di mediazione e alla sua fondatezza giuridica. In caso di urgenza il Comitato per la trattazione del caso formula il progetto di parere entro un termine più breve stabilito dal presidente. 5.   Il presidente sottopone immediatamente il progetto di parere al gruppo di mediazione e convoca una riunione.
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