Art. 6 · Riunioni del gruppo di mediazione

Art. 6

Riunioni del gruppo di mediazione

In vigore dal 2 giu 2014
Riunioni del gruppo di mediazione 1.   Il presidente può convocare una riunione del gruppo di mediazione ogni qual volta lo ritenga necessario. 2.   Il gruppo di mediazione tiene le proprie riunioni nei locali della BCE. 3.   Su richiesta del presidente, le riunioni del gruppo di mediazione possono tenersi in teleconferenza, salvo che a ciò si oppongano almeno tre membri. 4.   Il resoconto dei lavori del gruppo di mediazione è sottoposto ai suoi membri per l'approvazione alla riunione successiva ovvero in data anteriore mediante procedura scritta ed è firmato dal presidente una volta approvato. Esso è messo a disposizione del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. 5.   Il segretario del Consiglio di vigilanza funge da segretario del gruppo di mediazione. Nell'esercizio di tale funzione, il segretario assiste il presidente del gruppo di mediazione nella preparazione delle riunioni del gruppo di mediazione e del Comitato per la trattazione del caso ed è responsabile della stesura del resoconto dei lavori di tali riunioni. Questi assiste altresì il segretario del Consiglio direttivo nella preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo in relazione alle questioni nelle quali il gruppo di mediazione è coinvolto ed è responsabile della stesura della relativa parte dei verbali dei lavori.
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