Art. 12 · Riservatezza e segreto professionale

Art. 12

Riservatezza e segreto professionale

In vigore dal 2 giu 2014
Riservatezza e segreto professionale 1.   I lavori del gruppo di mediazione sono riservati. Tuttavia il Consiglio direttivo può autorizzare il presidente della BCE a renderne pubblico l'esito. 2.   I documenti redatti dal gruppo di mediazione o in suo possesso sono documenti della BCE e sono classificati e trattati in conformità all'articolo 23.3 del regolamento interno della Banca centrale europea.
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