Art. 2 · Condizioni per la deroga

Art. 2

Condizioni per la deroga

In vigore dal 28 mag 2014
Condizioni per la deroga 1.   Le merci trasportate con un'imbarcazione marittima precedentemente agli oli e ai grassi, nelle stesse attrezzature (di seguito denominate il «carico precedente»), constano di una delle sostanze o di una miscela delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento. 2.   Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che devono essere sottoposti a lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni: a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere: i) un prodotto alimentare; o ii) un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato; oppure b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere: i) prodotti alimentari; o ii) carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato. 3.   Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni: a) i serbatoi devono essere: i) di acciaio inossidabile; o ii) rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico; e b) i tre carichi trasportati in precedenza nel serbatoio devono essere prodotti alimentari.
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