Art. 2
Condizioni per la deroga
In vigore dal 28 mag 2014
Condizioni per la deroga
1. Le merci trasportate con un'imbarcazione marittima precedentemente agli oli e ai grassi, nelle stesse attrezzature (di seguito denominate il «carico precedente»), constano di una delle sostanze o di una miscela delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che devono essere sottoposti a lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:
a)
qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere:
i)
un prodotto alimentare; o
ii)
un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato;
oppure
b)
qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere:
i)
prodotti alimentari; o
ii)
carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato.
3. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:
a)
i serbatoi devono essere:
i)
di acciaio inossidabile; o
ii)
rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico;
e
b)
i tre carichi trasportati in precedenza nel serbatoio devono essere prodotti alimentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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