Art. 8
Gestione dei materiali
In vigore dal 28 mag 2014
Gestione dei materiali
1. Il fabbricante dispone di procedure scritte atte a garantire la qualità dei materiali in entrata. Esse riguardano i seguenti elementi:
1)
ricezione;
2)
identificazione;
3)
quarantena;
4)
conservazione;
5)
manipolazione;
6)
campionamento;
7)
prove;
8)
approvazione;
9)
respingimento.
2. Il fabbricante dispone di un sistema atto a valutare i fornitori di materiali critici.
Storico versioni
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