Art. 8 · Gestione dei materiali

Art. 8

Gestione dei materiali

In vigore dal 28 mag 2014
Gestione dei materiali 1.   Il fabbricante dispone di procedure scritte atte a garantire la qualità dei materiali in entrata. Esse riguardano i seguenti elementi: 1) ricezione; 2) identificazione; 3) quarantena; 4) conservazione; 5) manipolazione; 6) campionamento; 7) prove; 8) approvazione; 9) respingimento. 2.   Il fabbricante dispone di un sistema atto a valutare i fornitori di materiali critici.
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