Art. 4 · Personale

Art. 4

Personale

In vigore dal 28 mag 2014
Personale 1.   Il fabbricante garantisce l'adeguatezza numerica dell'organico in possesso delle qualifiche necessarie, acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza, per l'esecuzione e il controllo della fabbricazione delle sostanze attive. 2.   Il personale segue buone norme igienico-sanitarie nell'area di fabbricazione. Il personale non ha accesso all'area di fabbricazione se: a) è affetto da una malattia infettiva o presenta lesioni o altre condizioni dermatologiche in sedi esposte che potrebbero incidere negativamente sulla qualità e sulla purezza della sostanza attiva; b) indossa indumenti che sono visibilmente sporchi o non proteggono la sostanza attiva dalla potenziale contaminazione derivante dal personale o non proteggono il personale dall'esposizione a sostanze attive potenzialmente nocive per la salute umana; c) al momento dell'ingresso nell'area di fabbricazione sta svolgendo attività che potrebbero contaminare o comunque compromettere la qualità della sostanza attiva.
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