Art. 18 · Riconfezionamento

Art. 18

Riconfezionamento

In vigore dal 28 mag 2014
Riconfezionamento Il fabbricante, qualora riconfezioni la sostanza attiva in un contenitore che differisce da quello originario per quanto riguarda il volume, il materiale di cui è fatto o l'opacità alla luce, conduce studi di stabilità della sostanza attiva e sulla base di tali studi stabilisce una data di scadenza o di re-test per tale sostanza.
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