Art. 16
Reclami e richiami
In vigore dal 28 mag 2014
Reclami e richiami
1. Il fabbricante registra ed esamina tutti i reclami attinenti alla qualità.
2. Il fabbricante stabilisce procedure per il richiamo di sostanze attive dal mercato.
3. Nel caso in cui la sostanza attiva richiamata costituisca una grave minaccia per la salute pubblica, il fabbricante informa senza indugio le autorità competenti.
Storico versioni
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