Art. 15 · Respinti e resi

Art. 15

Respinti e resi

In vigore dal 28 mag 2014
Respinti e resi 1.   I lotti delle sostanze attive e degli intermedi di sostanze attive non conformi alle specifiche stabilite a norma dell', paragrafo 1 sono respinti, etichettati come tali e posti in quarantena. 2.   Il fabbricante che ricondiziona o rilavora i lotti respinti di una sostanza attiva non conformi alle specifiche o che recupera le materie prime e i solventi per un reimpiego nel processo di fabbricazione segue le procedure stabilite a norma dell', paragrafo 1, ed effettua gli opportuni controlli per garantire che: a) la sostanza attiva ricondizionata o rilavorata soddisfi le specifiche di qualità stabilite a norma dell', paragrafo 1; b) le materie prime e i solventi recuperati siano adeguati all'uso previsto nel processo di fabbricazione. 3.   Le sostanze attive rese sono identificate come tali e poste in quarantena.
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