Art. 6 · Iscrizione nella contabilità e comunicazioni

Art. 6

Iscrizione nella contabilità e comunicazioni

In vigore dal 26 mag 2014
Iscrizione nella contabilità e comunicazioni 1.   Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse. 2.   Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. 3.   Con riserva del secondo comma del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all' sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il diciannovesimo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento. I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui al primo comma, poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto al primo comma. Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto che la correzione accordata al Regno unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia hanno sulla risorsa propria basata sull'IVA e sulla risorsa propria basata sull'RNL, tali risorse sono iscritte nella contabilità di cui al primo comma come segue: — il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all', paragrafo 3, — annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all', paragrafi 4 e 6, e le rettifiche di cui all', paragrafi 5 e 7, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall', paragrafo 5, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione. I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al primo comma. Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata. 4.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3: a) un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, primo comma; b) un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, secondo comma. A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale. Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità degli estratti mensili e trimestrali. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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