Art. 14
Esigenze in materia di gestione della tesoreria
In vigore dal 26 mag 2014
Esigenze in materia di gestione della tesoreria
1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all', paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.
2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché delle somme a credito siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.
3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali dell'Unione nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti dell'Unione.
4. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.
Storico versioni
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