Art. 12 · Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

Art. 12

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

In vigore dal 26 mag 2014
Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente 1.   Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all', paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora. Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR. 2.   Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza 1 applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. 3.   Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. 4.   Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi 2 e 3.
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