Art. 1
In vigore dal 23 mag 2014
1. All', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, nella tabella è inserita la riga seguente:
Società
Aliquota del dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
«Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd
32,8 %
A998 »
2. Come disposto all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, l'applicazione dell'aliquota di dazio individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato del succitato regolamento. Qualora tale fattura non venga presentata, si applica il dazio antidumping fissato per «tutte le altre società» citato nella tabella di cui all', paragrafo 2. del regolamento di esecuzione (UE) n. 1398/2011.
Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 809/2013. Tali importazioni non sono soggette alla condizione della presentazione di una fattura commerciale poiché sono state registrate.
Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese del prodotto in esame fabbricato e venduto all'esportazione nell'Unione da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.
3. Salvo altrimenti disposto si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Storico versioni
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