Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 mag 2014
Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato: 1) all’articolo 3, sono inseriti i punti seguenti: «13 bis)   “riserva per il periodo di impegno” o “CPR”: la riserva costituita ai sensi dell’allegato della decisione n. 11/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto; 13 ter)   “riserva di eccedenza del periodo precedente” o “PPSR”: il conto istituito ai sensi della decisione 1/CMP.8 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (“decisione 1/CMP.8”) o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto; 13 quater)   “accordo sull’adempimento congiunto”: i termini di un accordo a norma dell’articolo 4 del protocollo di Kyoto fra l’Unione, i suoi Stati membri e qualsiasi paese terzo per adempiere congiuntamente i loro impegni di cui all’articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d’impegno;» 2) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: «L’Unione e gli Stati membri, ciascuno nei rispettivi registri, istituiscono a norma del primo comma conti per le rispettive quantità assegnate nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto ed eseguono le operazioni di cui al primo comma, in conformità della decisione 1/CMP.8 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto e di un accordo sull’adempimento congiunto. A tale scopo, l’Unione e ciascuno Stato membro, ciascuno nei rispettivi registri: — istituiscono e gestiscono conti di deposito della parte, compreso un conto di deposito, e rilasciano una quantità di AAU corrispondente alle rispettive quantità assegnate per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto in tali conti di deposito della parte, — contabilizzano il rilascio, la detenzione, il trasferimento, l’acquisizione, la cancellazione, il ritiro, la sostituzione o la modifica della data di scadenza di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER, a seconda del caso, detenute nei rispettivi registri per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, — istituiscono e mantengono una riserva per il periodo di impegno, — riportano AAU, CER e ERU detenute nei rispettivi registri dal primo al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, e istituiscono una riserva di eccedenza per il periodo precedente e gestiscono le AAU ivi detenute, — contabilizzano il trasferimento delle AAU o delle ERU come prelievo applicato a seguito del rilascio delle ERU e del primo trasferimento internazionale di AAU.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 in modo da dare effetto, mediante i registri dell’Unione e degli Stati membri, all’attuazione tecnica necessaria del protocollo di Kyoto a norma della decisione 1/CMP.8 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, e un accordo sull’adempimento congiunto, in conformità del paragrafo 1. 6.   Alla Commissione è conferito anche il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 per garantire che: — qualsiasi trasferimento netto di assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE e qualsiasi trasferimento netto di assegnazioni annuali di emissioni con i paesi terzi che partecipano al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra istituito nell’Unione dalla direttiva 2003/87/CE che non sono parte di un accordo sull’adempimento congiunto siano seguiti dal trasferimento di un corrispondente numero di AAU tramite una procedura di compensazione al termine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, — siano effettuate le operazioni necessarie per allineare l’applicazione dei limiti fissati dalle decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto sul riporto di ERU e CER dal primo al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto all’applicazione dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE; tali operazioni lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di riportare ulteriori ERU e CER dal primo al secondo periodo di impegno per altri fini, a condizione che non vengano superati i limiti per il riporto di ERU e CER dal primo al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. 7.   Qualora uno Stato membro sia gravemente sfavorito da una situazione specifica ed eccezionale, tra cui incoerenze contabili nella corrispondenza tra l’attuazione della legislazione dell’Unione e le norme convenute nell’ambito del protocollo di Kyoto, la Commissione può, a seconda della disponibilità di unità al termine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, adottare misure per far fronte a tale situazione. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per trasferire CER, ERU e AAU detenute nel registro dell’Unione al registro dello Stato membro in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Il potere di adottare tale atti di esecuzione è conferito alla Commissione dalla data di conclusione dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto da parte dell’Unione. 8.   Nell’adottare gli atti delegati ai sensi dei paragrafi 5 e 6, la Commissione assicura la coerenza con la direttiva 2003/87/CE e la decisione n. 406/2009/CE nonché un’attuazione coerente dei requisiti concordati a livello internazionale in materia di contabilizzazione, ottimizza la trasparenza e garantisce l’accuratezza della contabilizzazione di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER da parte dell’Unione e degli Stati membri, evitando, per quanto possibile, gli oneri amministrativi e i costi, compresi quelli relativi al prelievo e allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informatici. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.»; 3) all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Al termine del secondo periodo di impegno di cui al protocollo di Kyoto e in conformità della decisione 1/CMP.8 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché di un accordo sull’adempimento congiunto, l’Unione e gli Stati membri ritirano ciascuno dai rispettivi registri AAU, RMU, ERU, CER, tCER o lCER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi coperte dalle rispettive quantità assegnate.»; 4) l’articolo 25 è così modificato: a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6 e 7 e all’articolo 10, paragrafo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall’8 luglio 2013.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10, paragrafi 5 e 6, è conferito alla Commissione a decorrere dalla data di conclusione dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto da parte dell’Unione fino al termine del periodo supplementare per l’adempimento degli impegni previsti nell’ambito del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.»; 5) all’articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Nel caso dell’articolo 10, paragrafo 7, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»
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