Art. 10 · Sbarco

Art. 10

Sbarco

In vigore dal 15 mag 2014
Sbarco 1.   Il piano operativo contempla, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, almeno le seguenti modalità per lo sbarco di persone intercettate o soccorse durante un’operazione marittima: a) in caso di intercettazione nelle acque territoriali o nella zona contigua di cui all’, paragrafi 1, 2 o 6, o all’, paragrafi 1 o 2, lo sbarco avviene nello Stato membro costiero, fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera b); b) nel caso d’intercettazione in alto mare di cui all’, lo sbarco può avvenire nel paese terzo da cui si presume che il natante sia partito. Ove ciò non sia possibile, lo sbarco avviene nello Stato membro ospitante; c) nel caso di situazioni di ricerca e soccorso di cui all’ e fatta salva la responsabilità del centro di coordinamento del soccorso, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti cooperano con il centro di coordinamento del soccorso competente per individuare un luogo sicuro e, una volta che il centro di coordinamento del soccorso competente abbia determinato tale luogo sicuro, assicurano che lo sbarco delle persone soccorse avvenga in modo rapido ed efficace. Qualora non sia possibile fare in modo che sia sollevata, appena ragionevolmente fattibile, dall’obbligo di cui all’, paragrafo 1, tenuto conto dell’incolumità delle persone soccorse e della sua stessa sicurezza, l’unità partecipante è autorizzata a effettuare lo sbarco delle persone soccorse nello Stato membro ospitante. Tali modalità di sbarco non producono l’effetto di imporre obblighi agli Stati membri che non partecipano all’operazione marittima, salvo che essi autorizzino espressamente l’adozione di misure nelle loro acque territoriali o nella zona contigua ai sensi dell’, paragrafo 6, o dell’, paragrafo 2. Il piano operativo può contenere dettagli adattati alle circostanze dell’operazione marittima interessata. 2.   Le unità partecipanti informano il centro internazionale di coordinamento della presenza di persone ai sensi dell’, il quale trasmette tale informazione alle autorità nazionali competenti del paese in cui avviene lo sbarco. Il piano operativo contiene gli estremi di tali autorità nazionali competenti, le quali provvedono ad adottare le opportune misure successive.
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