Art. 9
Assunzione di mezzi di prova
In vigore dal 15 mag 2014
Assunzione di mezzi di prova
1. L’autorità giudiziaria decide mediante procedura scritta in base alle informazioni e alle prove fornite dal creditore nella domanda o insieme ad essa. Se ritiene che le prove fornite siano insufficienti, l’autorità giudiziaria può chiedere al creditore, qualora il diritto nazionale lo consenta, di fornire ulteriori prove documentali.
2. Fermo restando il paragrafo 1 e alle condizioni di cui all’, e purché in tal modo non si ritardi indebitamente il procedimento, l’autorità giudiziaria può altresì avvalersi di ogni altro metodo appropriato per l’assunzione di prove previsto dal suo diritto nazionale, come un’audizione orale del creditore o di suoi testi, anche tramite videoconferenza o altre tecnologie della comunicazione.
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