Art. 8
Domanda di ordinanza di sequestro conservativo
In vigore dal 15 mag 2014
Domanda di ordinanza di sequestro conservativo
1. Le domande di ordinanza di sequestro conservativo sono depositate utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
2. La domanda comprende le seguenti informazioni:
a)
il nome e l’indirizzo dell’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda;
b)
le generalità del creditore: nome ed estremi e, se del caso, nome ed estremi del rappresentante del creditore, e:
i)
qualora il creditore sia una persona fisica, la sua data di nascita e, se del caso e se disponibile, il numero di identificazione personale o di passaporto; oppure
ii)
qualora il creditore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, il suo Stato di costituzione, formazione o registrazione e il suo numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo della sua costituzione, formazione o registrazione;
c)
le generalità del debitore: nome ed estremi e, se del caso, nome ed estremi del rappresentante del debitore e, se disponibili:
i)
qualora il debitore sia una persona fisica, la sua data di nascita e numero di identificazione personale o di passaporto; oppure
ii)
qualora il debitore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, il suo Stato di costituzione, formazione o registrazione e il suo numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo della sua costituzione, formazione o registrazione;
d)
una coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, come l’IBAN o il BIC, e/o il nome e l’indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più conti da sottoporre a sequestro conservativo;
e)
ove disponibile, il numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, in tal caso, l’indicazione se occorra o meno sottoporre a sequestro conservativo eventuali altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;
f)
qualora non sia possibile fornire alcuna delle informazioni richieste ai sensi della lettera d), una dichiarazione attestante che è stata presentata una richiesta di informazioni sui conti bancari a norma dell’, laddove tale richiesta sia possibile, e un’indicazione dei motivi per cui il creditore ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro;
g)
l’importo per cui è richiesta l’ordinanza di sequestro conservativo:
i)
qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’importo del credito principale, o parte di esso, e l’importo degli interessi recuperabili ai sensi dell’;
ii)
qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell’atto pubblico, o parte di esso, e l’importo degli interessi e delle spese recuperabili ai sensi dell’;
h)
qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico:
i)
una descrizione di tutti gli elementi pertinenti a sostegno della competenza dell’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo;
ii)
una descrizione di tutte le circostanze pertinenti invocate come fondamento del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;
iii)
una dichiarazione attestante se il creditore abbia già avviato un procedimento di merito contro il debitore;
i)
qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, una dichiarazione attestante che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico non sono stati ancora eseguiti oppure, qualora siano stati eseguiti in parte, un’indicazione della portata della mancata esecuzione;
j)
una descrizione di tutte le circostanze pertinenti che giustificano l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, come previsto all’, paragrafo 1;
k)
ove applicabile, un’indicazione delle ragioni per cui il creditore ritiene che debba essere esentato dalla costituzione di garanzia ai sensi dell’;
l)
un elenco delle prove addotte dal creditore;
m)
una dichiarazione ai sensi dell’ attestante se il creditore abbia depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente o se tale provvedimento sia già stato ottenuto o rifiutato e, qualora sia stato ottenuto, il relativo grado di attuazione;
n)
un’indicazione facoltativa del conto bancario del creditore da utilizzare per eventuali pagamenti volontari del credito da parte del debitore;
o)
una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal creditore nella domanda sono, in coscienza e in fede, veritiere e complete e che il creditore è consapevole che dichiarazioni deliberatamente false o incomplete possono comportare conseguenze giuridiche in base al diritto dello Stato membro in cui è depositata la domanda o una responsabilità ai sensi dell’.
3. La domanda è corredata di tutta la documentazione giustificativa pertinente e, qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, di una copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.
4. La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso a norma delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda.
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