Art. 51
Elaborazione e successiva modifica dei moduli
In vigore dal 15 mag 2014
Elaborazione e successiva modifica dei moduli
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 5, secondo comma, e all’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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