Art. 50
Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri
In vigore dal 15 mag 2014
Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri
1. Entro il 18 luglio 2016, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
le autorità giudiziarie designate come competenti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo (, paragrafo 4);
b)
l’autorità designata come competente per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari ();
c)
i metodi per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari previsti dal loro diritto nazionale (, paragrafo 5);
d)
le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso ();
e)
l’autorità o le autorità designate come competenti per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione dell’ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti a norma del presente regolamento (, punto 14);
f)
l’autorità competente per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del capo 3;
g)
la misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo in forza del loro diritto nazionale ();
h)
le norme applicabili agli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto nazionale ();
i)
se, a norma del diritto nazionale, le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e, in caso affermativo, la parte tenuta al pagamento dei compensi in via provvisoria e finale ();
j)
la tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo ();
k)
se è attribuito un ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti in forza del diritto nazionale ();
l)
le autorità giudiziarie o, se del caso, l’autorità di esecuzione competenti per un ricorso (, paragrafo 1, , paragrafo 1 o 2);
m)
le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso, il termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere presentato a norma del diritto nazionale e l’evento che segna l’inizio di tale termine ();
n)
un’indicazione delle spese di giudizio (); e
o)
le lingue accettate per le traduzioni dei documenti (, paragrafo 2).
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2. La Commissione mette le informazioni a disposizione del pubblico con tutti i mezzi adeguati, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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