Art. 5
Possibilità di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo
In vigore dal 15 mag 2014
Possibilità di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo
Il creditore può avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo nei casi seguenti:
a)
prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria;
b)
dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore.
Storico versioni
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