Art. 47
Protezione dei dati
In vigore dal 15 mag 2014
Protezione dei dati
1. I dati personali ottenuti, trattati o trasmessi nel quadro del presente regolamento sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto al fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi e possono essere utilizzati soltanto per tale fine.
2. L’autorità competente, l’autorità d’informazione e gli altri soggetti responsabili dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo non possono conservare i dati di cui al paragrafo 1 oltre il periodo necessario per il fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi, che in ogni caso non supera i 6 mesi dalla fine del procedimento e, durante tale periodo, garantiscono un’adeguata protezione di tali dati. Il presente paragrafo non si applica ai dati trattati o conservati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
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