Art. 46
Rapporto con le norme procedurali nazionali
In vigore dal 15 mag 2014
Rapporto con le norme procedurali nazionali
1. Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura.
2. Gli effetti dell’apertura della procedura di insolvenza su misure di esecuzione individuali, quale l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sono disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:655:oj#art-46