Art. 45
Termini
In vigore dal 15 mag 2014
Termini
Se, in circostanze eccezionali, non le è possibile rispettare i termini previsti all’, paragrafo 7, all’, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, secondo comma, all’, paragrafi 2, 3 e 6, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafi 4 e 5, l’autorità giudiziaria o l’autorità interessata adotta quanto prima le misure ivi disposte.
Storico versioni
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