Art. 45 · Termini

Art. 45

Termini

In vigore dal 15 mag 2014
Termini Se, in circostanze eccezionali, non le è possibile rispettare i termini previsti all’, paragrafo 7, all’, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, secondo comma, all’, paragrafi 2, 3 e 6, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafi 4 e 5, l’autorità giudiziaria o l’autorità interessata adotta quanto prima le misure ivi disposte.
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