Art. 44
Compensi addebitati dalle autorità
In vigore dal 15 mag 2014
Compensi addebitati dalle autorità
I compensi addebitati da qualsiasi autorità o altro organo dello Stato membro dell’esecuzione coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo o nella fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’ sono determinati in base ad una tabella dei compensi o un altro complesso di norme previamente stabiliti da ciascuno Stato membro e indicanti in modo trasparente i compensi applicabili. Nell’elaborare tale tabella o un altro complesso di norme, uno Stato membro può tener conto dell’importo dell’ordinanza e della complessità del relativo trattamento. Se del caso, i compensi non possono essere superiori a quelli addebitati in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.
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