Art. 39 · Diritti dei terzi

Art. 39

Diritti dei terzi

In vigore dal 15 mag 2014
Diritti dei terzi 1.   Il diritto di un terzo di contestare un’ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro di origine. 2.   Il diritto di un terzo di contestare l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione. 3.   Fatte salve le altre norme in materia di competenza previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, sono competenti in relazione ad ogni azione promossa da un terzo: a) per contestare un’ordinanza di sequestro conservativo, le autorità giudiziarie dello Stato membro d’origine; e b) per contestare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione, le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale di tale Stato membro lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:655:oj#art-39