Art. 34 · Mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Art. 34

Mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

In vigore dal 15 mag 2014
Mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo 1.   Fermo restando quanto previsto dagli , su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione, l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro: a) è limitata in ragione del fatto che alcuni importi detenuti sul conto bancario dovrebbero essere esenti da sequestro in conformità dell’, paragrafo 3, o non si è tenuto conto, o non si è tenuto conto correttamente, degli importi esenti da sequestro nell’attuazione dell’ordinanza in conformità dell’, paragrafo 2; oppure b) cessa per i seguenti motivi: i) il conto sottoposto a sequestro conservativo è escluso dall’ambito d’applicazione del presente regolamento in virtù dell’, paragrafi 3 e 4; ii) l’esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria, o dell’atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza è stata rifiutata nello Stato membro dell’esecuzione; iii) l’esecutività della decisione giudiziaria la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza è stata sospesa nello Stato membro d’origine; iv) si applica l’, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) o g). Si applica, se del caso, l’, paragrafi 3, 4 e 5. 2.   Su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione, l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro è fatta cessare se è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione.
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