Art. 33 · Mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo

Art. 33

Mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo

In vigore dal 15 mag 2014
Mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo 1.   Su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, l’ordinanza di sequestro conservativo è revocata o, se del caso, modificata per i seguenti motivi: a) non ricorrono le condizioni o i requisiti stabiliti dal presente regolamento; b) l’ordinanza, la dichiarazione ai sensi dell’ e/o gli altri documenti di cui all’, paragrafo 5, non sono stati notificati o comunicati al debitore entro 14 giorni dal sequestro conservativo del suo conto o dei suoi conti; c) i documenti notificati o comunicati al debitore a norma dell’ non rispondevano ai requisiti linguistici di cui all’, paragrafo 1; d) gli importi sottoposti a sequestro conservativo eccedenti l’importo oggetto dell’ordinanza non sono stati dissequestrati conformemente all’; e) il credito la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza è stato pagato in tutto o in parte; f) una decisione giudiziaria di merito ha dichiarato infondato il credito che il creditore intendeva garantire mediante l’ordinanza; oppure g) la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza sono stati riformati o, a seconda dei casi, annullati. 2.   Su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, la decisione relativa alla garanzia ai sensi dell’ è riesaminata qualora le condizioni o i requisiti previsti da tale articolo non siano stati adempiuti. Qualora, sulla base di un tale ricorso, l’autorità giudiziaria chieda al creditore di costituire una garanzia o una garanzia aggiuntiva, si applica, se del caso, l’, paragrafo 3, prima frase, e l’autorità giudiziaria comunica che l’ordinanza di sequestro conservativo sarà revocata o modificata qualora la garanzia (aggiuntiva) richiesta non sia costituita entro il termine da essa fissato. 3.   Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso se non viene posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera b). A meno che alla mancata notificazione o comunicazione non sia già stato posto rimedio in altro modo, ai fini della valutazione della concessione o meno del ricorso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), si considera che vi sia stato posto rimedio: a) se il creditore chiede all’organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine di notificare o comunicare i documenti al debitore; oppure b) qualora il debitore abbia indicato nella sua domanda di ricorso che accetta di ritirare i documenti presso l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’origine e qualora il creditore fosse responsabile di fornire traduzioni e trasmetta a detta autorità giudiziaria le traduzioni richieste a norma dell’, paragrafo 1. L’organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine, su richiesta del creditore a norma del presente paragrafo, secondo comma, lettera a), notifica o comunica senza indugio i documenti al debitore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato dal debitore conformemente al presente articolo, paragrafo 5. Qualora spettasse al creditore avviare la notificazione o comunicazione dei documenti di cui all’, si può porre rimedio a una mancata notificazione o comunicazione solo se il creditore dimostra di aver preso tutte le misure che era tenuto a prendere per l’effettuazione della notificazione o comunicazione iniziale dei documenti. 4.   Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso se il creditore non fornisce al debitore le traduzioni richieste dal presente regolamento entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera c). Si applica, se del caso, il paragrafo 3, secondo e terzo comma. 5.   Nella domanda di ricorso a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), il debitore indica un indirizzo al quale i documenti e le traduzioni di cui all’ possono essere inviati conformemente al presente articolo, paragrafi 3 e 4, o, in alternativa, indica che accetta di ritirare tali documenti presso l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’origine.
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